Un po’ di chiarezza sulle filiere. Dopo il servizio realizzato da Barbara Gubellini, per la trasmissione Petrolio, condotta da Duilio Giammaria, andato in onda il 6 Luglio 2017 su RaiUno, che ha ribadito la necessità della tracciabilità del grano, soprattutto in un paese come l’Italia in cui i consumi di pasta sono sicuramente più elevati di altri paesi europei, poche ore fa i ministri alle Politiche agricole Maurizio Martina e quello dello Sviluppo economico Carlo Calenda hanno firmato il decreto che introduce l’obbligo di origine del grano con cui viene prodotta la pasta che troviamo sugli scaffali dei supermercati e del luogo di produzione del riso.
Da ora, per i prossimi due anni il nostro Paese sperimenterà il nuovo sistema di etichettatura, sulla scia della normativa già in vigore per latte e formaggi .
Cosa cambia nell’etichetta della pasta secca:
le confezioni di pasta prodotte in Italia dovranno riportare in etichetta
1. Luogo di coltivazione del grano: ossia il paese nel quale il grano viene coltivato
2.Luogo di molitura : ossia il paese in cui il grano è stato macinato.
Se le fasi produttive vengono svolte in più paesi, a seconda della provenienza, dovranno essere riportate in etichetta le seguenti indicazioni: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue ( indicazioni che sono già presenti nella etichettatura dei prodotti di Agricoltura BIOLOGICA). Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue”.
Per il riso, afflitto dal problema arsenico, soprattutto per quello che riguarda coltivazioni asiatiche, la nuova etichetta dovrebbe riportare le seguenti indicazioni:
1. Paese di coltivazione del riso
2. Paese di lavorazione
3. Paese di confezionamento
Come per il grano, se queste fasi di produzione avvengono in Paesi diversi, possono essere utilizzate diciture miste.
Le indicazioni in etichetta dovranno essere evidenti, nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili, come già disciplinate dal Regolamento europeo 1169/2011 in merito alla leggibilità delle informazioni da riportare obbligatoriamente nell’etichetta. Per l’attuazione, le aziende avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi e smaltire le confezioni con vecchia etichettatura
Servirà a tutelare i consumatori e a migliorare la qualità della produzione?
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